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Statuto dell'associazione culturale “la bassa”
per lo studio e la promozione della friulanita'
della bassa friulana udinese, pordenonese e portogruarese - 2015

Titolo 1 Disposizioni generali

Art. 1 Denominazione - Sede - Durata

E' costituita in Latisana e San Michele al Tagliamento una associazione di volontariato culturale denominata “la bassa”- Associazione per lo studio e la promozione della friulanità nella Bassa friulana udinese, pordenonese e portogruarese (di seguito “associazione”).

L'associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2 Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi regionali del Friuli Venezia Giulia e del Veneto e secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3 Carattere associativo

L'associazione non ha fini di lucro, è apartitica e si propone di operare precipuamente nel territorio della Bassa friulana udinese, pordenonese e portogruarese senza esclusione delle zone limitrofe ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti.

I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita e alle attività associative, ispirandosi ai principi delle leggi regionali e statali in materia. lo spirito e le finalità del sodalizio sono di ordine culturale e sono rivolte alla conoscenza, alla valorizzazione ed alla protezione di quanto nel campo della storia, della linguistica, dell'archeologia, dell'arte, dell'ambiente naturale ed umano, degli usi e costumi costituisce il patrimonio delle varie identità della Bassa friulana in qualsiasi tempo.

Art. 4 Attività

Per adempiere alle proprie finalità l'associazione si prefigge di operare nel campo della ricerca e dello studio, nonché della promozione culturale attraverso le più varie iniziative ed in particolare l'attività editoriale. Compito del sodalizio è pure quello di svolgere un'azione culturale entro l'ambito delle proprie finalità nei confronti sia delle popolazioni, sia degli Enti pubblici locali, regionali,nazionali ed internazionali.

L'associazione si propone di stabilire rapporti con quanti operano sul territorio della Bassa friulana con funzione culturale sia Enti pubblici che privati.

L'associazione potrà costituire archivi, biblioteche, emeroteche, videoteche per lo svolgimento della propria attività.

Compito dell'associazione è anche quello di recensire e catalogare tutto ciò che costituisce il patrimonio culturale della Bassa friulana.

Titolo 2 Risorse ed attività economiche

Art. 5 Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è formato

  • dalle quote associative annuali e da eventuali contributi volontari degli associati.
  • da contributi pubblici.
  • da eventuali erogazioni liberali, donazioni e lasciti, questi ultimi con beneficio d'inventario
  • da eventuali entrate per rimborsi delle spese occorse per servizi prestati in forma di convenzione non aventi natura di compenso.

I beni eventuali dell'associazione sono elencati in apposito inventario depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

Art. 6 Quote di adesione

Le quote annuali devono essere versate entro il mese di marzo di ogni anno. L'importo relativo è fissato annualmente dall'assemblea.

Le quote dei nuovi associati sono versate per l'anno in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento della quota associativa per tutto l'anno in corso.

Gli studenti godono di un abbuono del 50 per cento della quota sociale.

Art. 7 Associati e patrimonio sociale

Gli avanzi di gestione nonché eventuali riserve non verranno distribuiti fra gli associati, neppure in modo indiretto durante la vita dell'associazione e le eventuali rimanenze all'estinguersi della associazione debbono essere destinate al perseguimento delle finalità di cui all'art. 4.

Art. 8 Responsabilità

L'associazione risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti e nessuno degli aderenti può per questo essere ritenuto individualmente responsabile.

Titolo 3 Associati

Art. 9 Ammissione

All'associazione possono associarsi tutti i cittadini senza distinzione di sesso, età, razza, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'associazione.

L'ammissione degli associati ordinari è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato ed eventuali dinieghi dovranno essere esaurientemente motivati per iscritto.

Gli associati sono suddivisi in quattro categorie: ordinari, sostenitori, benemeriti, onorari. I soci sostenitori sono coloro che versano una quota annuale sino a quattro volte superiore l'ordinaria;i benemeriti quanti sostengono l'associazione con significative e generose donazioni. I soci onorari possono essere persone o istituzioni che appoggiano l'operato dell'associazione su deliberazione dell'assemblea e si distinguono per erogazioni liberali in suo favore.

Art. 10 Diritti degli associati

Gli associati hanno diritto a partecipare alle attività della associazione ed a ricevere una copia delle pubblicazioni edite dalla stessa nel corso dell'anno.

Gli associati purchè in regola con la quota associativa hanno il diritto di partecipare alle assemblee della associazione, di essere eletti negli organi associativi, di eleggerli e di approvare i bilanci.

Gli associati hanno i diritti di informazione e controllo stabiliti dalle leggi e dal presente statuto.

Gli associati hanno il diritto di essere rimborsati per le spese sostenute ed autorizzate dal consiglio direttivo, per attività svolte a favore dell'associazione.

Art. 11 Doveri degli associati

Gli associati devono svolgere l'attività a favore dell'associazione senza fini di lucro a titolo volontario e gratuito. Sono escluse tutte le forme di rapporto di lavoro o a contenuto patrimoniale.

Tutte le cariche associative sono gratuite salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse della associazione effettivamente sostenute e documentate.

Gli associati si impegnano annualmente a versare la quota associativa.

Il comportamento degli associati verso altri associati deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.

Art. 12 Recesso ed esclusione

Il mancato versamento della quota annuale fa decadere la adesione alla associazione.

Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'associazione dando opportuna comunicazione scritta.

L'associato che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle deliberazioni del consiglio direttivo, svolga attività in contrasto o in concorrenza con quella dell'associazione può essere escluso dall'associazione con deliberazione del consiglio direttivo.

Titolo 4 Organi dell'Associazione

Art. 13 Organi

Sono organi dell'associazione:

  • l'assemblea,
  • il consiglio direttivo,
  • il presidente,
  • il collegio dei revisori dei conti.

Art. 14 L'assemblea

L'assemblea è composta da tutti gli associati in regola con la quota sociale

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione ovvero, in caso di sua assenza,da persona designata dall'assemblea stessa.

All'assemblea ogni avente diritto si deve presentare di persona o per delega.Ogni avente diritto può rappresentare altre due deleghe.

Gli associati iscritti per la prima volta nell'anno in cui si tiene l'assemblea non hanno diritto di voto e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Ogni associato potrà esprimere al massimo cinque preferenze.

Le assemblee sono pubbliche ed i non iscritti non hanno diritto di parola salvo concessione da parte del presidente.

Art. 15 Convocazione dell'assemblea

L'assemblea si riunisce su convocazione scritta del presidente qualora sia possibile per e-mail all'indirizzo dell'associato. Nella convocazione dovranno essere specificati il giorno, l'ora, il luogo della convocazione con l'ordine del giorno. La convocazione verrà inviata almeno 20 giorni prima della riunione.

L'assemblea può essere convocata ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga necessario oppure con richiesta motivata di almeno un terzo degli associati.

Art. 16 Validità dell'assemblea

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati ed in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, con un numero minimo di dieci associati presenti.

Art. 17 Votazioni e deliberazioni dell'assemblea

  1. Le votazioni dell'assemblea avvengono di regola per alzata di mano, se trattasi di persone a scrutinio segreto.
  2. L'assemblea delibera a maggioranza di voti.
  3. Per la modifica dello statuto è necessaria la maggioranza assoluta dei presenti all'assemblea.
  4. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti all'assemblea.
  5. Le deliberazioni dell'assemblea sono raccolte a verbale consultabile da tutti gli associati.

Art. 18 Compiti dell'assemblea

in sede ordinaria:

  • discutere ed approvare la relazione morale annuale ed i bilanci preventivo e consuntivo
  • eleggere il consiglio direttivo ed i revisori dei conti
  • fissare la quota annuale di associazione;
  • in sede straordinaria:
  • deliberare sullo scioglimento dell'associazione,
  • deliberare sulle modifiche dello statuto.

Art. 19 Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo dell'associazione è formato dal presidente, da un vice presidente che rappresentino le componenti della Destra e Sinistra Tagliamento, dall' eventuale Presidente onorario, dagli ex Presidenti, da due cosegretari che rappresentino l'uno la Destra e l'altro la Sinistra Tagliamento, con funzioni anche di Tesorieri e da 5 (cinque) consiglieri.

Art. 20 Durata e funzioni

I consiglieri eletti durano in carica per un periodo di 4 anni e sono rieleggibili. Possono essere revocati dall'assemblea.

Il consiglio svolge tutte le attività esecutive dell'associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'assemblea.

Il consiglio direttivo si riunisce almeno tre volte all'anno e quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri.

Il consiglio direttivo:

  • svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'associazione
  • predispone i bilanci preventivo e consuntivo
  • elegge il presidente, il vicepresidente e i cosegretari
  • cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea,
  • amministra la risorse finanziarie dell'associazione
  • propone le modifiche allo statuto
  • delibera l'ammissione dei nuovi soci e sulla loro eventuale espulsione
  • provvede a tutte le incombenze di legge.

Art. 21 Il presidente

Il presidente dura in carica 4 anni ed è rieleggibile

Il presidente rappresenta l'associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa. In caso di assenza o impedimento è sostituito con gli stessi poteri dal vice presidente.

Il presidente convoca e presiede l'assemblea ed il consiglio direttivo sottoscrivendone i verbali.

Art. 22 I cosegretari

L'associazione ha due cosegretari che coordinano le attività associative ed inoltre;
curano la verbalizzazione dell'assemblea e del consiglio direttivo,
tengono aggiornato il registro degli associati,
hanno funzione di tesorieri ed economi.

Art. 23 Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre soci eletti dall'assemblea e dura in carica quattro anni con funzione di controllare la correttezza della gestione sulla quale annualmente presentano una relazione.

Titolo 5 Bilancio

Art. 24 bilancio preventivo e consuntivo

Il bilancio dell'associazione è annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

I bilanci sono redatti dal consiglio direttivo, approvati dall'assemblea e copia di essi è a disposizione dei soci presso la sede associativa.

Gli eventuali avanzi di esercizio non possono essere distribuiti, ma debbono essere impiegati per le finalità di cui all'art. 4

Titolo 6 Norme finali e transitorie

Art. 25 Scioglimento

L'associazione si estingue per delibera dell'assemblea quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi o per altre cause di cui all'art. 27 c.c. e i beni residui in tal caso dovranno essere destinati per le attività di cui all'art. 4

Art. 26 Sede

La sede legale è sita in via Manzoni 48 in Latisana in un locale concesso in uso dal Comune di Latisana. La sede secondaria è in San Michele al Tagliamento presso la Biblioteca Comunale (g.c.). La sede legale, qualora tale concessione non possa essere rinnovata, potrà essere diversa a seconda dei casi previa comunicazione alle istituzioni interessate.

Art. 27 Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano ed europeo. Quale associazione di volontariato “la bassa” fa rifarimento alla legge 266/91 ed in particolare per esenzioni all'art. 8 della stessa.

Approvato dall'assemblea tenutasi in Castions di Strada il 22 marzo 2015
Registrato in Udine, Agenzia delle Entrate al n.2599 il 23 aprile 2015
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